Art. 18
Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte dei rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC
In vigore dal 10 mag 2023
Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte dei rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC
1. Per i fini elencati all’, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono, ove previsto dall’accordo SIC, l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano alla SIC pertinente.
2. L’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano e garantiscono che gli scambi di dati operativi con i rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva (UE) 2016/680.
4. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi, uffici o agenzie dell’Unione nei pertinenti atti giuridici istitutivi, qualora tali norme impongano condizioni specifiche per i trasferimenti di dati.
Storico versioni
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