Art. 11

Consiglio di gestione del programma

In vigore dal 10 mag 2023
Consiglio di gestione del programma 1.   Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma per la durata della fase di progettazione e sviluppo. 2.   Il consiglio di gestione del programma è costituito da dieci membri come segue: a) otto membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA; b) il presidente del gruppo consultivo di cui all’; c) un membro nominato dalla Commissione. 3.   Il consiglio di amministrazione di eu-LISA garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma dispongano dell’esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT che sostengono le autorità giudiziarie. 4.   eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC e a eventuali altri lavori e attività correlati. 5.   Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente, e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA. 6.   Il consiglio di gestione del programma, in consultazione con il consiglio di amministrazione di eu-LISA, stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l’ammissione di esperti alle riunioni e i piani di comunicazione che garantiscono che i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA che non sono membri del consiglio di gestione del programma siano pienamente informati. 7.   La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro. 8.   eu-LISA provvede al segretariato del consiglio di gestione del programma.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2023/969 — Consiglio di gestione del programma | Portale Normativo