Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2015/757
In vigore dal 10 mag 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2015/757
Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE»;
2)
in tutto il regolamento, ad eccezione dell’, dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafo 5, e degli allegati I e II, il termine «CO2» è sostituito da «gas a effetto serra», con le necessarie modifiche grammaticali;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.»
;
4)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall’ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
1 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica anche alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e alle navi offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate lorde per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
1 ter. A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica alle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
1 quater. I gas a effetto serra soggetti al presente regolamento sono:
a)
biossido di carbonio (CO2);
b)
per quanto riguarda le emissioni rilasciate dal 2024 in poi, metano (CH4); e
c)
per quanto riguarda le emissioni rilasciate dal 2024 in poi, protossido di azoto (N2O).
Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento alle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra o ai gas a effetto serra totali aggregati emessi, il riferimento si intende fatto ai quantitativi totali aggregati di ciascun gas separatamente.»
;
5)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
“emissioni di gas a effetto serra”, il rilascio, da parte di navi, dei gas a effetto serra soggetti al presente regolamento a norma dell’, paragrafo 1 quater, primo comma;
b)
“porto di scalo”, un porto di scalo quale definito all’articolo 3, lettera z), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
c)
“tratta”, ogni movimento di una nave che ha origine o termine in un porto di scalo;
d)
“società”, la società di navigazione quale definita all’articolo 3, lettera w), della direttiva 2003/87/CE;
(*1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).»;"
b)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
“periodo di riferimento”, il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di un dato anno; per le tratte che cominciano e terminano in due diversi anni, i rispettivi dati sono contabilizzati sotto l’anno interessato;»;
c)
sono aggiunti i punti seguenti:
«p)
“autorità di riferimento responsabile”, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione di cui all’articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE;
q)
“dati aggregati sulle emissioni a livello di società”, la somma delle emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo in conformità dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare, da parte di una società, a norma di tale direttiva, per tutte le navi sotto la sua responsabilità durante il periodo di riferimento.»;
6)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Le società comunicano i dati aggregati sulle emissioni a livello di società delle navi sotto la loro responsabilità durante un periodo di riferimento a norma dell’articolo 11 bis.»
;
7)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 23 del presente regolamento per modificare gli allegati I e II del presente regolamento al fine di tenere conto dell’inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di CH4 e N2O e dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, e delle modifiche della direttiva 2003/87/CE, nonché di allineare tali allegati agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, alle pertinenti regole internazionali e alle norme internazionali ed europee. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 del presente regolamento per modificare gli allegati I e II del presente regolamento al fine di definire meglio gli elementi dei metodi di monitoraggio ivi figuranti, alla luce degli sviluppi tecnologici e scientifici, e al fine di garantire il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati al fine di tenere conto dell’inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di CH4 e N2O, nonché delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, come indicato nel primo comma del presente paragrafo. I metodi per monitorare le emissioni di CH4 e N2O si basano sugli stessi principi dei metodi di monitoraggio delle emissioni di CO2 di cui all’allegato I del presente regolamento, con gli adeguamenti necessari a riflettere la natura dei diversi gas a effetto serra. I metodi di cui all’allegato I del presente regolamento e le norme di cui all’allegato II del presente regolamento sono allineati, se del caso, ai metodi e alle norme stabiliti in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.»
;
8)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il nome della società e l’indirizzo, il telefono e l’indirizzo di posta elettronica di un referente nonché il numero unico di identificazione IMO della società e del proprietario registrato;»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli e trasmettono tali piani utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati. Tali modelli, comprese le regole tecniche per la loro applicazione uniforme, e le regole tecniche per la loro trasmissione sono determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»
;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Entro il 1o aprile 2024 le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, un piano di monitoraggio che è stato valutato conforme al presente regolamento dal verificatore e che riflette l’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
7. In deroga al paragrafo 6, per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 1o gennaio 2024, le società presentano all’autorità di riferimento responsabile un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni del presente regolamento senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
8. Entro il 6 giugno 2025, le autorità di riferimento responsabili approvano i piani di monitoraggio presentati dalle società conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del secondo comma. Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1o gennaio 2024, l’autorità di riferimento responsabile approva il piano di monitoraggio presentato entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.
Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 23 per modificare gli articoli da 6 a 10 per quanto riguarda le norme contenute in tali articoli relative ai piani di monitoraggio, per tenere conto dell’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O, nonché dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento con delle regole relative all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili.»
;
9)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi. La società presenta il piano di monitoraggio modificato all’autorità di riferimento responsabile una volta ricevuta la comunicazione da parte del verificatore che il piano di monitoraggio è conforme.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L’autorità di riferimento responsabile approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del secondo comma del presente paragrafo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento con le regole relative all’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili.»
;
10)
all’articolo 10, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«k)
le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare a norma della medesima direttiva, unitamente alle informazioni necessarie per giustificare l’applicazione di eventuali deroghe all’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva a norma dell’articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter»;
11)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni nave sotto la loro responsabilità le società presentano all’autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione una relazione sulle emissioni che riguarda l’intero periodo di riferimento dell’anno precedente; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma dell’articolo 13. L’autorità di riferimento responsabile può chiedere alle società di presentare le loro relazioni sulle emissioni entro una data precedente al 31 marzo, ma non anteriore al 28 febbraio.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di cambiamento di società, la società precedente presenta all’autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati, alla nuova società e alla Commissione, il prima possibile – e comunque non oltre tre mesi – dopo la data della modifica, una relazione verificata contenente gli stessi elementi della relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1, ma limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 23 per modificare gli articoli 11, 11 bis e 12 riguardanti le norme relative alla comunicazione per tenere conto dell’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O, nonché dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, nell’ambito di applicazione del presente regolamento.»
;
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Comunicazione e trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
1. Le società determinano i dati aggregati sulle emissioni a livello di società durante un periodo di riferimento, sulla base dei dati della comunicazione delle emissioni e della comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per ciascuna nave che era sotto la loro responsabilità durante il periodo di riferimento, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
2. A decorrere dal 2025 le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile entro il 31 marzo di ogni anno i dati aggregati sulle emissioni a livello di società che coprono le emissioni nel periodo di riferimento dell’anno precedente da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e che sono stati verificati a norma del capo III del presente regolamento.
3. L’autorità di riferimento responsabile può chiedere alle società di presentare i dati aggregati sulle emissioni verificati a livello di società di cui al paragrafo 2 entro una data precedente al 31 marzo, ma non anteriore al 28 febbraio.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento con le regole per il monitoraggio e la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società all’autorità di riferimento responsabile.»
;
13)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Formato della relazione sulle emissioni e comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La relazione sulle emissioni e la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società sono tramesse mediante sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, inclusi modelli elettronici.»
;
14)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il verificatore valuta la conformità della relazione sulle emissioni e della relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, con i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Il verificatore valuta la conformità dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società alle prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
Se conclude, con ragionevole certezza, che i dati aggregati sulle emissioni a livello di società non contengono inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che i dati aggregati sulle emissioni a livello di società sono riconosciuti conformi alle norme di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 al fine di integrare nel presente regolamento le norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, compresi i metodi di verifica e la procedura di verifica, e per la presentazione di una relazione di verifica.»
;
15)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
i calcoli per determinare le emissioni complessive di gas a effetto serra e le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare a norma della medesima direttiva;»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Qualora decida di procedere alla verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, il verificatore valuta la completezza dei dati comunicati e la coerenza di tali dati comunicati rispetto alle informazioni fornite dalla società, comprese le relazioni sulle emissioni verificate e le relazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»
;
16)
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per quanto riguarda la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, il verificatore e la società si conformano alle norme in materia di verifica stabilite negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 13, paragrafo 6. Il verificatore non verifica la relazione sulle emissioni e la relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di ciascuna nave sotto la responsabilità della società.»
;
17)
all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verificatori che valutano i piani di monitoraggio, le relazioni sulle emissioni, le relazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento e i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, e che rilasciano le relazioni di verifica di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento, e i documenti di conformità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento sono accreditati per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.»
;
18)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui una nave non abbia rispettato gli obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione per due o più periodi di riferimento consecutivi e nemmeno in seguito all’imposizione di altre misure coercitive, l’autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo può, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di trasmettere le sue osservazioni, emettere un ordine di espulsione che viene notificato alla Commissione, all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo l’emissione dell’ordine di espulsione, ciascuno Stato membro, ad eccezione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, rifiuta l’accesso della nave in questione ai suoi porti fino a quando la società non adempia i suoi obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione a norma degli articoli 11 e 18. Se tale nave batte bandiera di uno Stato membro e fa ingresso o si trova in uno dei suoi porti, lo Stato membro in questione, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le sue osservazioni, nega le spedizioni alla nave fino a quando la società non adempia i suoi obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione.
Qualora si constati che una nave di cui al primo comma si trova in uno dei porti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, lo Stato membro interessato, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine dello Stato di bandiera di diniego delle spedizioni fino a quando la società non adempia i suoi obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione. Esso ne informa la Commissione, l’EMSA e gli altri Stati membri.
L’adempimento degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione è confermato mediante notifica di un documento di conformità valido all’autorità nazionale competente che ha emesso l’ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.»
;
b)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«La possibilità di derogare ai sensi del primo comma non si applica a uno Stato membro la cui autorità è l’autorità di riferimento responsabile.»;
19)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’identità della nave (nome, società, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione valuta ogni due anni l’impatto complessivo delle attività di trasporto marittimo sul clima globale, anche tramite emissioni o effetti di gas a effetto serra diversi dalla CO2 e di particelle con un potenziale di riscaldamento globale non contemplate dal presente regolamento.»
;
20)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 22 bis
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2024, tenendo conto in particolare dell’ulteriore esperienza acquisita nella sua attuazione, al fine, tra l’altro, di includere le navi di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai fini di un’eventuale successiva inclusione di tali navi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o di proporre altre misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte da tali navi. Tale riesame è corredato, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.»
;
21)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 11 bis, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 giugno 2023.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del rispettivo periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 11 bis, paragrafo 4, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’articolo 11 bis, paragrafo 4, dell’articolo 13, paragrafo 6, dell’articolo 15, paragrafo 5, o dell’articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Tuttavia, il primo comma, ultima frase, del presente paragrafo, non si applica agli atti delegati adottati entro il 1o ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, o dell’articolo 11, paragrafo 4.»
.
Storico versioni
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