Art. 7

Calcolo delle emissioni incorporate

In vigore dal 10 mag 2023
Calcolo delle emissioni incorporate 1.   Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV. Per le merci elencate nell'allegato II sono calcolate e prese in considerazione solo le emissioni dirette. 2.   Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato IV, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, così come nel caso delle emissioni indirette, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.1. 3.   Le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.2, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 5. 4.   Le emissioni indirette incorporate sono calcolate secondo il metodo di cui all'allegato IV, punto 4.3, e ulteriormente specificato negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 del presente articolo, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 6. 5.   Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all' di verificare le emissioni incorporate a norma dell' e dell'allegato VI e da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all', paragrafo 2. 6.   Il dichiarante CBAM autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 5, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti: a) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare «merci semplici» e «merci complesse» ai fini dell'allegato IV, punto 1; tali atti di esecuzione specificano inoltre le condizioni alle quali si ritiene che le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate, nonché gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l'utilizzo delle emissioni effettive dell'energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini del paragrafo 2 e che sono elencate nell'allegato IV, punti 5 e 6; e b) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 4, conformemente all'allegato IV, punto 4.3. Laddove oggettivamente giustificato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi che incidono sulle emissioni, quali le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Tali atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per il monitoraggio e la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (24), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (25). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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