Art. 6

Dichiarazione CBAM

In vigore dal 10 mag 2023
Dichiarazione CBAM 1.   Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all' per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente. 2.   La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci; b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell' e verificate conformemente all'; c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell' e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'; d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell' e dell'allegato VI. 3.   Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   Se le merci importate di cui all'allegato I del presente regolamento sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. 5.   Se le merci importate sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, «zero» per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate e il prezzo del carbonio pagato, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all', paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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