Art. 5
Domanda di autorizzazione
In vigore dal 10 mag 2023
Domanda di autorizzazione
1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»). Qualora l'importatore nomini un rappresentante doganale indiretto conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013 e il rappresentante doganale indiretto accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione.
2. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione.
3. La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell'.
4. In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che designa tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante CBAM autorizzato nello Stato membro in cui ha dichiarato l'importazione di energia elettrica nella dichiarazione doganale. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale registra la persona nel registro CBAM.
5. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
a)
nome, indirizzo e recapito;
b)
numero EORI;
c)
principale attività economica esercitata nell'Unione;
d)
certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
e)
autocertificazione da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
f)
le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
g)
stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;
h)
se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
6. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.
7. Il dichiarante CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l'adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell' e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le comunicazioni tra il richiedente, l'autorità competente e la Commissione, il formato standard della domanda di autorizzazione, le procedure di presentazione di tale domanda attraverso il registro CBAM, la procedura che l'autorità competente deve seguire e i termini per il trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le norme per l'identificazione dei dichiaranti CBAM autorizzati da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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