Art. 33
Importazione di merci
In vigore dal 10 mag 2023
Importazione di merci
1. Le autorità doganali informano l'importatore o, nelle situazioni di cui all', il rappresentante doganale indiretto dell'obbligo di comunicazione di cui all' al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.
2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 o mediante strumenti elettronici di trasmissione dei dati, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante doganale e dell'importatore, il codice NC a otto cifre, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti il dichiarante doganale e, se del caso, l'importatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:956:oj#art-33