Art. 32

Ambito di applicazione del periodo transitorio

In vigore dal 10 mag 2023
Ambito di applicazione del periodo transitorio Durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli del presente articolo. Qualora l'importatore sia stabilito in uno Stato membro e designi un rappresentante doganale indiretto conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d'accordo, a detto rappresentante doganale indiretto si applicano gli obblighi di comunicazione. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:956:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo