Art. 30
Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione
In vigore dal 10 mag 2023
Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione
1. La Commissione raccoglie, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, le informazioni necessarie al fine di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento come indicato nel paragrafo 2, lettera a), e ai sensi del medesimo, e di elaborare metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.
2. Prima della fine del periodo di transizione di cui all', la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione contiene una valutazione concernente:
a)
la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione:
i)
alle emissioni indirette incorporate nelle merci elencate nell'allegato II;
ii)
alle emissioni incorporate nel trasporto delle merci elencate nell'allegato I e nei servizi di trasporto;
iii)
alle merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle elencate nell'allegato I, in particolare i prodotti chimici organici e i polimeri;
iv)
ad altri materiali in entrata (precursori) per le merci elencate nell'allegato I;
b)
i criteri da utilizzare per individuare le merci da includere nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento sulla base dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati a norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE; tale valutazione è accompagnata da un calendario che termina nel 2030 per l'inclusione graduale delle merci nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare del loro rispettivo livello di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
c)
i requisiti tecnici per il calcolo delle emissioni incorporate di altre merci da includere nell'elenco di cui all'allegato I;
d)
i progressi compiuti nei dibattiti internazionali in materia di azione per il clima;
e)
il sistema di governance, compresi i costi amministrativi;
f)
l'impatto del presente regolamento sulle merci elencate nell'allegato I importate da paesi in via di sviluppo, con particolare interesse per i paesi meno sviluppati individuati dalle Nazioni Unite (PMS), e sugli effetti dell'assistenza tecnica fornita;
g)
la metodologia per il calcolo delle emissioni indirette a norma dell', paragrafo 7, e dell'allegato IV, punto 4.3.
3. Almeno un anno prima della fine del periodo transitorio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che individua i prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell'allegato I di cui raccomanda l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione elabora tempestivamente una metodologia che dovrebbe basarsi sulla pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono accompagnate, ove appropriato, da una proposta legislativa entro la fine del periodo transitorio, compresa una valutazione d'impatto dettagliata, in particolare al fine di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base delle conclusioni tratte in tali relazioni.
5. Ogni due anni a partire dalla fine del periodo transitorio, nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuta l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare l'andamento delle esportazioni dell'Unione nei settori soggetti al CBAM e gli sviluppi relativi ai flussi commerciali e alle emissioni incorporate di tali merci nel mercato mondiale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci prodotte nell'Unione a fini di esportazione verso tali paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo analogo di fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, ove appropriato, una proposta legislativa per affrontare tale rischio in modo conforme alla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e tenendo conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione.
6. La Commissione monitora il funzionamento del CBAM al fine di valutare gli impatti ed eventuali adeguamenti nella sua applicazione.
Entro il 1o gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento del CBAM. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
una valutazione dell'impatto del CBAM su:
i)
la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni;
ii)
i settori interessati;
iii)
l'impatto sul mercato interno e l'impatto economico e territoriale in tutta l'Unione;
iv)
l'inflazione e il prezzo delle materie prime;
v)
l'effetto sui settori industriali che utilizzano le merci elencate nell'allegato I;
vi)
il commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse; e
vii)
i paesi meno sviluppati;
b)
una valutazione di quanto segue:
i)
il sistema di governance, compresa una valutazione dell'attuazione e dell'amministrazione dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;
ii)
l'ambito di applicazione del presente regolamento;
iii)
le pratiche di elusione;
iv)
l'applicazione di sanzioni negli Stati membri;
c)
i risultati delle indagini e delle sanzioni imposte;
d)
informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per ciascun paese d'origine con riferimento alle merci elencate nell'allegato I.
7. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato, al di fuori del controllo di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, e tale evento abbia conseguenze distruttive sull'infrastruttura economica e industriale di tale paese o di tali paesi interessati, la Commissione valuta la situazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, per modificare il presente regolamento, stabilendo le misure provvisorie necessarie per far fronte a tali circostanze eccezionali.
8. A decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all' del presente regolamento, nell'ambito della relazione annuale a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), la Commissione valuta e riferisce sul modo in cui il finanziamento a norma di tale regolamento ha contribuito alla decarbonizzazione dell'industria manifatturiera nei paesi meno sviluppati.
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