Art. 27

Elusione

In vigore dal 10 mag 2023
Elusione 1.   La Commissione interviene in conformità al presente articolo, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento. 2.   Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale pratica, processo o lavorazione può consistere, tra l'altro, nel: a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell'allegato I, tranne quando la modifica ne altera le caratteristiche essenziali; b) frazionare artificiosamente le spedizioni di modo che il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione sorveglia costantemente la situazione a livello dell'Unione al fine di individuare pratiche di elusione, anche attraverso la vigilanza del mercato o sulla base di qualsiasi pertinente fonte di informazioni, come le comunicazioni e le segnalazioni delle organizzazioni della società civile. 4.   Uno Stato membro o qualsiasi parte che sia stata colpita o avvantaggiata da una delle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se constata pratiche di elusione. Anche parti interessate diverse dalle parti direttamente colpite o avvantaggiate, quali le organizzazioni ambientaliste e le organizzazioni non governative, che riscontrano prove concrete di pratiche di elusione possono darne notifica alla Commissione. 5.   La notifica di cui al paragrafo 4 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti a sostegno della denuncia di elusione del presente regolamento. La Commissione avvia un'indagine su una denuncia di elusione se ne ha ricevuto notifica da uno Stato membro o da una parte colpita o avvantaggiata o da un'altra parte interessata, a condizione che la notifica soddisfi i requisiti di cui nel presente paragrafo, oppure qualora la Commissione stessa stabilisca che tale indagine è necessaria. Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può essere assistita dalle autorità competenti e dalle autorità doganali. La Commissione conclude l'indagine entro nove mesi dalla data della notifica. Quando è avviata un'indagine, la Commissione ne dà notifica a tutte le autorità competenti. 6.   Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche di quelli forniti dalle autorità doganali, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, si verifichino in uno o più Stati membri secondo uno schema definito, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'elenco delle merci di cui nell'allegato I aggiungendo i pertinenti prodotti leggermente modificati di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, allo scopo di contrastare l'elusione.
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