Art. 19

Riesame delle dichiarazioni CBAM

In vigore dal 10 mag 2023
Riesame delle dichiarazioni CBAM 1.   La Commissione svolge un ruolo di supervisione nel riesame delle dichiarazioni CBAM. 2.   La Commissione può riesaminare le dichiarazioni CBAM conformemente ad una strategia di riesame, compresi i fattori di rischio, entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui le dichiarazioni CBAM avrebbero dovuto essere presentate. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM e nelle relazioni di verifica sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell', e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso la sede del dichiarante CBAM autorizzato. La Commissione comunica l'apertura e l'esito del riesame all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM è stabilito, attraverso il registro CBAM. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato può anch'essa riesaminare una dichiarazione CBAM entro il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente comunica l'apertura e l'esito di un riesame alla Commissione attraverso il registro CBAM. 3.   La Commissione segnala periodicamente specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un'analisi dei rischi connessi all'attuazione del CBAM a livello dell'Unione, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali e di altre fonti pertinenti di informazione, compresi i controlli e le verifiche effettuati a norma dell', paragrafo 2, e dell'. La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente e le sanzioni imposte conformemente all' a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati. 4.   Se un dichiarante CBAM autorizzato non presenta una dichiarazione CBAM a norma dell', o se la Commissione ritiene, sulla base del suo riesame a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che il numero dichiarato di certificati CBAM sia inesatto, la Commissione valuta gli obblighi di tale dichiarante CBAM autorizzato a titolo del presente regolamento sulla base delle informazioni a sua disposizione. La Commissione effettua un calcolo preliminare del numero totale di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM avrebbe dovuto essere presentata, o al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM inesatta è stata presentata, a seconda dei casi. La Commissione fornisce alle autorità competenti tale calcolo preliminare, a fini indicativi e fatto salvo il calcolo definitivo effettuato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato. 5.   Se l'autorità competente conclude che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma dell', stabilisce il numero di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti dal dichiarante CBAM autorizzato, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Commissione. L'autorità competente notifica la propria decisione riguardante il numero di certificati CBAM stabiliti al dichiarante CBAM autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese. La decisione dell'autorità competente contiene i motivi della decisione nonché informazioni sul diritto di presentare ricorso. La decisione è notificata anche attraverso il registro CBAM. Se l'autorità competente, dopo aver ricevuto il calcolo preliminare dalla Commissione in conformità ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, decide di non intraprendere alcuna azione, ne informa la Commissione attraverso il registro CBAM. 6.   Se l'autorità competente conclude che il numero di certificati CBAM restituiti supera il numero che avrebbe dovuto essere restituito, ne informa la Commissione senza indugio. I certificati CBAM restituiti in eccesso sono riacquistati in conformità all'.
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Riesame delle dichiarazioni CBAM (Art. 19 Regolamento (UE) 2023/956) — Testo vigente | Portale Normativo