Art. 18

Accreditamento dei verificatori

In vigore dal 10 mag 2023
Accreditamento dei verificatori 1.   Qualsiasi persona accreditata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per un pertinente gruppo di attività è un verificatore accreditato ai fini del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per individuare i pertinenti gruppi di attività fornendo un allineamento delle qualifiche di verificatore accreditato che sono necessarie per effettuare verifiche ai fini del presente regolamento con il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e indicate nel certificato di accreditamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente articolo. 2.   Un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona in qualità di verificatore ai fini del presente regolamento se ritiene, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato VI per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli . 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.
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