Art. 16
Conti nel registro CBAM
In vigore dal 10 mag 2023
Conti nel registro CBAM
1. La Commissione assegna a ciascun dichiarante CBAM autorizzato un numero unico di conto CBAM.
2. Ciascun dichiarante CBAM autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro CBAM.
3. La Commissione crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante CBAM autorizzato.
4. Se il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, la Commissione chiude il conto di tale dichiarante CBAM autorizzato, a condizione che questi abbia adempiuto tutti i suoi obblighi a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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