Art. 8

Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima

In vigore dal 10 mag 2023
Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima 1.   Lo Stato membro può includere nei costi totali stimati del piano le misure e gli investimenti seguenti con impatti duraturi, purché siano destinati principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano: a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali; b) sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali; c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell’energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica; d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili; e) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo; f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario; g) incentivare l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva. 2.   Nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno è temporaneo e diminuisce nel tempo. Gli Stati membri possono fornire un sostegno diretto temporaneo al reddito se i loro piani contengono misure o investimenti destinati a tali famiglie vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti conformemente all’, paragrafo 1 del presente regolamento. Tale sostegno è limitato all’impatto diretto dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i costi di assistenza tecnica per coprire le spese connesse ad attività di formazione, programmazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e il conseguimento dei suoi obiettivi, ad esempio studi, spese informatiche (IT), consultazione pubblica dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione. I costi di tale assistenza tecnica arrivano al 2,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all’, paragrafo 1, lettera j).
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