Art. 5

Consultazione pubblica

In vigore dal 10 mag 2023
Consultazione pubblica 1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano a seguito di una consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi. Ogni Stato membro effettua tale consultazione conformemente ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999 e nel rispetto del quadro giuridico nazionale di tale Stato membro. 2.   Ogni Stato membro include nel proprio piano una sintesi dei seguenti elementi: a) la consultazione svolta a norma del paragrafo 1; e b) il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 3, la Commissione valuta se il piano sia stato elaborato in consultazione con i portatori di interessi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione sostiene gli Stati membri fornendo esempi di buone pratiche di consultazioni sui piani conformemente all’, paragrafo 4.
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