Art. 28
Modifica del regolamento (UE) 2021/1060
In vigore dal 10 mag 2023
Modifica del regolamento (UE) 2021/1060
Nel regolamento (UE) 2021/1060 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima
1. Le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono attuate conformemente al presente regolamento e alle disposizioni che disciplinano il Fondo al quale le risorse sono trasferite e sono definitive. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e si aggiungono alle risorse di cui all’articolo 110 del presente regolamento.
2. Quando attuano le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo in regime di gestione concorrente, gli Stati membri presentano modifiche riguardanti uno o più programmi in conformità dell’ del presente regolamento. Gli Stati membri pianificano l’uso di tali risorse per conseguire gli obiettivi climatici stabiliti per il bilancio dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi pertinenti del Fondo sociale per il clima di cui all’ del regolamento (UE) 2023/955 e sono utilizzate per sostenere le misure e gli investimenti di cui all’ di tale regolamento. Esse sono programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate corrispondenti a uno o più obiettivi specifici del Fondo a cui sono trasferite le risorse e, se del caso, per una o più categorie di regioni, con l’indicazione della ripartizione annua delle risorse. Le risorse non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della conformità ai requisiti in materia di concentrazione tematica di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.
3. Se la Commissione ha già approvato la richiesta di uno Stato membro di modificare un programma relativo a un trasferimento di risorse dal Fondo sociale per il clima, per qualsiasi ulteriore trasferimento di risorse negli anni successivi lo Stato membro può presentare una notifica concernente le tabelle finanziarie anziché una modifica di programma, a condizione che le modifiche proposte riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma.
4. In deroga all’ e all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, le risorse trasferite a norma del presente articolo e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/955 non sono prese in considerazione ai fini del riesame intermedio e dell’importo di flessibilità.
5. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine dopo il quale la Commissione procede al disimpegno degli importi a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento decorre dall’anno in cui sono assunti i corrispondenti impegni di bilancio. Le risorse non sono trasferite a programmi nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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