Art. 26
Dialogo sociale per il clima
In vigore dal 10 mag 2023
Dialogo sociale per il clima
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare due volte l’anno la Commissione a discutere le seguenti questioni:
a)
i piani presentati dagli Stati membri;
b)
la valutazione da parte della Commissione dei piani presentati dagli Stati membri;
c)
lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani presentati dagli Stati membri;
d)
le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nei piani da essi presentati;
2. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sociale per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
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