Art. 25
Trasparenza
In vigore dal 10 mag 2023
Trasparenza
1. La Commissione trasmette i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, quali rese pubbliche dalla Commissione, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.
2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.
3. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani da parte della Commissione.
Storico versioni
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