Art. 23

Informazione, comunicazione e visibilità

In vigore dal 10 mag 2023
Informazione, comunicazione e visibilità 1.   Gli Stati membri mettono i dati di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), del presente regolamento a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii), del presente regolamento non sono pubblicate nei casi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o nel caso di un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili. 2.   I destinatari del sostegno a titolo del Fondo sono informati dell’origine di tali fondi, anche se ne beneficiano tramite intermediari. Tali informazioni includono l’emblema dell’Unione e un’adeguata dichiarazione di finanziamento che recita «finanziato dall’Unione europea – Fondo sociale per il clima» su documenti e materiale di comunicazione relativi all’attuazione della misura a beneficio dei destinatari. I destinatari del sostegno a titolo del Fondo, ad eccezione del sostegno alle persone fisiche o nei casi in cui sussista il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche, ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 3.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese in applicazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti, anche, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.
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