Art. 22
Coordinamento e complementarità
In vigore dal 10 mag 2023
Coordinamento e complementarità
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e i programmi e gli strumenti dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento e il Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE. A tal fine essi:
a)
garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello di Unione, nazionale e, se del caso, locale o regionale sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;
b)
ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
c)
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione e del controllo a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, locale o regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.
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