Art. 20
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie
In vigore dal 10 mag 2023
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie
1. I pagamenti delle dotazioni finanziarie ai sensi del presente articolo allo Stato membro sono effettuati dopo aver conseguito i traguardi e gli obiettivi concordati indicati nel piano approvato in conformità dell’ e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Una volta conseguiti i suddetti traguardi, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento debitamente ragionata. Lo Stato membro presenta alla Commissione tali domande di pagamento una o due volte l’anno, entro il 31 luglio o entro il 31 dicembre.
2. Al ricevimento di una domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, la Commissione valuta se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all’ sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato.
3. Se effettua una valutazione positiva di una singola domanda di pagamento, la Commissione adotta una singola decisione che autorizza l’erogazione della dotazione finanziaria in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e garantendo la parità di trattamento degli Stati membri. La Commissione adotta la singola decisione non prima di due mesi e non oltre tre mesi dal pertinente termine per la presentazione della domanda di pagamento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all’ non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della parte della dotazione finanziaria proporzionale al traguardo o all’obiettivo non conseguito è sospeso. Lo Stato membro può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
La sospensione è revocata solamente quando sono stati conseguiti in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all’.
5. In deroga all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione della Commissione che autorizza l’erogazione della dotazione finanziaria allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
6. Se i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente entro un periodo di nove mesi dalla sospensione di cui al paragrafo 4, primo comma, la Commissione riduce proporzionalmente l’importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni riguardo al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.
7. Se entro il termine di 15 mesi dalla data di conclusione degli accordi pertinenti di cui all’ non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve tali accordi e disimpegna l’importo della dotazione finanziaria, fatto salvo l’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione di tali accordi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della valutazione da parte della Commissione che non sono stati realizzati progressi concreti.
8. Tutti i pagamenti sono effettuati entro il 31 dicembre 2033.
9. In deroga all’articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al paragrafo 5 del presente articolo, se, in un determinato ciclo di domande di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le entrate assegnate al Fondo a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a soddisfare le domande di pagamento presentate, la Commissione corrisponde agli Stati membri un pagamento su base proporzionale determinato come quota delle disponibilità di pagamento sul totale dei pagamenti approvati. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dà la priorità agli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo, occupandosi solo successivamente alle nuove domande di pagamento presentate.
10. In deroga all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione assegna agli Stati membri gli importi corrispondenti a eventuali stanziamenti inutilizzati entro il 31 dicembre 2033, secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ del presente regolamento.
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