Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 mag 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«povertà energetica»: l’impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita e alla salute dignitosi, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, tenuto conto del contesto nazionale pertinente, della politica sociale esistente e di altre politiche pertinenti;
2)
«povertà dei trasporti»: l’incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati o l’impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per l’accesso a servizi e attività socioeconomici essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico;
3)
«costi totali stimati del piano»: i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel piano;
4)
«dotazione finanziaria»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri a titolo del Fondo;
5)
«traguardo»: il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
6)
«obiettivo»: il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
7)
«energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l’energia da fonti rinnovabili definita all’, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
8)
«famiglia»: la famiglia definita all’, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
9)
«microimpresa»: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (27);
10)
«famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;
11)
«microimprese vulnerabili»: le microimprese che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici o dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che, ai fini della loro attività, non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, se del caso;
12)
«utenti vulnerabili dei trasporti»: individui e famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, ma anche individui e famiglie, compresi quelli a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi dovuto all’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;
13)
«ristrutturazione edilizia»: qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connessa all’energia, che ha l’obiettivo di aumentare la prestazione energetica degli edifici, come l’isolamento dell’involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento e sostituzione delle finestre, e l’installazione di sistemi tecnici per l’edilizia, conformi alle pertinenti norme nazionali di sicurezza, anche contribuendo ai requisiti di ristrutturazione stabiliti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);
14)
«sistema tecnico per l’edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio in loco di energia da fonti rinnovabili o una combinazione di tali apparecchiature tecniche, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
15)
«cliente attivo»: il cliente attivo definito all’, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);
16)
«comunità energetica dei cittadini»: la comunità energetica dei cittadini definita all’, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944;
17)
«comunità di energia rinnovabile»: la comunità di energia rinnovabile definita all’, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;
18)
«scambio tra pari di energia rinnovabile»: lo scambio tra pari di energia rinnovabile definito all’, punto 18), della direttiva (UE) 2018/2001;
19)
«veicolo a zero e a basse emissioni», il veicolo a zero e a basse emissioni definito all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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