Art. 17
Decisione della Commissione
In vigore dal 10 mag 2023
Decisione della Commissione
1. In base alla valutazione effettuata conformemente all’, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione, entro cinque mesi dalla data di presentazione del piano in applicazione dell’, paragrafo 1.
2. Se la valutazione del piano è positiva, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabilisce:
a)
le misure e gli investimenti che lo Stato membro deve attuare, l’importo dei costi totali stimati del piano, i traguardi e gli obiettivi;
b)
la dotazione finanziaria massima assegnata conformemente all’, paragrafo 1, da erogare a rate, conformemente all’, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all’attuazione del piano;
c)
il contributo nazionale;
d)
le modalità e il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del piano, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all’;
e)
gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; e
f)
le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.
3. La dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è determinata in base ai costi totali stimati del piano proposto dallo Stato membro, valutato secondo i criteri di cui all’, paragrafo 3.
L’importo della dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è stabilito come segue:
a)
se il piano soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 3, e l’importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all’, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all’importo totale della dotazione finanziaria massima di cui all’, paragrafo 1;
b)
se il piano soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 3, e l’importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è inferiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro di cui all’, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all’importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale;
c)
se il piano soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 3, ma dalla valutazione identifica carenze nei sistemi di controllo interno, la Commissione può chiedere che siano incluse nel piano misure aggiuntive per porre rimedio a tali carenze e che siano realizzate dallo Stato membro prima del primo pagamento;
d)
se il piano non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all’, paragrafo 3, allo Stato membro non è assegnata alcuna dotazione finanziaria.
4. Se la valutazione del piano è negativa, la Commissione illustra i motivi nella decisione di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro ripresenta il piano dopo aver tenuto conto della valutazione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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