Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 mag 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«autorità pubblica pertinente»:
a)
l’autorità di risoluzione designata a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23;
b)
l’autorità competente della controparte centrale (nel seguito la «CCP») in risoluzione designata a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione di cui all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/23;
d)
i membri del collegio di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
e)
l’autorità competente di qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della CCP in risoluzione;
f)
il sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata la CCP in risoluzione, se tale CCP è autorizzata anche come ente creditizio in conformità della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
g)
l’organo responsabile delle modalità di finanziamento della risoluzione se la CCP è autorizzata anche come ente creditizio in conformità della direttiva 2013/36/UE;
h)
se del caso, l’autorità di risoluzione del gruppo cui appartiene la CCP e l’autorità di risoluzione di qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della CCP;
i)
il ministero competente designato ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23;
j)
qualsiasi altra autorità pubblica che interviene nella procedura di risoluzione della CCP;
2)
«valutatore»: una persona fisica o giuridica nominata per effettuare le valutazioni di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23;
3)
«fair value (valore equo)»: il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nel quadro di regolamentazione contabile applicabile;
4)
«valore di possesso»: il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che la CCP può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto della risoluzione;
5)
«valore di cessione»: il valore calcolato a norma dell’, paragrafo 5;
6)
«valore di avviamento (franchise value)»: il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d’impresa, dove tale valore è superiore o inferiore a quello determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione e comprende l’impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono esaminate dal valutatore;
7)
«valore di capitale economico (equity value)»: una stima del prezzo di mercato per le azioni trasferite o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate e che, in funzione della natura delle attività o dell’attività d’impresa, può comprendere il valore di avviamento (franchise value);
8)
«criterio di valutazione»: il metodo adottato per determinare gli importi monetari con i quali il valutatore presenta attività o passività;
9)
«data della decisione di risoluzione»: la data in cui l’autorità di risoluzione decide di avviare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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