Art. 1

In vigore dal 2 mag 2023
Salvo per l'esecuzione dei contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'immissione in libera pratica o l'assoggettamento al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo, dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, sono consentiti solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia.
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