Art. 2
In vigore dal 28 apr 2023
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2. Non sono messi messia disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti:
a)
persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
i)
ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale;
ii)
mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure
iii)
tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali;
b)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della lettera a).
Storico versioni
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