Art. 2

In vigore dal 28 apr 2023
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I. 2.   Non sono messi messia disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti: a) persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche: i) ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale; ii) mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure iii) tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della lettera a).
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