Art. 2

Norme generali

In vigore dal 25 apr 2023
Norme generali 1.   Gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato. 2.   Gli alimenti che rispettano i tenori massimi stabiliti nell'allegato I non sono miscelati con alimenti in cui tali tenori massimi siano superati. 3.   I tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo quanto diversamente indicato nel medesimo allegato. 4.   Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.
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