Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 apr 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«alimento»: un alimento quale definito all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b)
«operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c)
«immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
d)
«consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all', punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002;
e)
«trasformazione»: il trattamento quale definito all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
f)
«prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e
g)
«prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all', paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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