Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 apr 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «alimento»: un alimento quale definito all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002; c) «immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002; d) «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all', punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002; e) «trasformazione»: il trattamento quale definito all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); f) «prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e g) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all', paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.
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