Art. 1
In vigore dal 25 apr 2023
All’articolo 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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