Art. 3

Presentazione delle notifiche

In vigore dal 20 apr 2023
Presentazione delle notifiche 1.   Le notifiche sono effettuate utilizzando il formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notifiche possono essere effettuate utilizzando un formulario CO semplificato di cui allo stesso allegato. In caso di notifica congiunta va utilizzato un unico formulario. 2.   I formulari di cui al paragrafo 1 e tutti i documenti giustificativi pertinenti sono presentati alla Commissione conformemente all' e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Le notifiche sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è anche la lingua del procedimento, così come di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento. 4.   Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notifiche non è una lingua ufficiale dell'Unione, le parti notificanti presentano la documentazione unitamente alla traduzione in una lingua ufficiale dell'Unione. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dall'Unione come lingua del procedimento per le parti notificanti.
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