Art. 25
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 20 apr 2023
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 802/2004 è abrogato con effetto dal 1° settembre 2023.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 e notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.
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