Art. 23

Fissazione di termini

In vigore dal 20 apr 2023
Fissazione di termini 1.   Nel fissare i termini di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'urgenza del caso e del tempo di cui le parti notificanti, le altre parti interessate o terzi necessitano per la formulazione delle loro osservazioni o posizioni. La Commissione tiene altresì conto dei giorni festivi nel paese in cui si trovano le parti notificanti, le altre parti interessate o i terzi. 2.   I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.
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