Art. 19

Termini per la presentazione di impegni

In vigore dal 20 apr 2023
Termini per la presentazione di impegni 1.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica. 2.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento. Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualora a norma dell', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell', paragrafi da 1 a 3, sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi. In circostanze eccezionali la Commissione può accettare di prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se accettare di prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004. 3.   Gli si applicano per analogia.
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