Art. 18
Trattamento delle informazioni riservate
In vigore dal 20 apr 2023
Trattamento delle informazioni riservate
1. Le informazioni o i documenti non sono comunicati o resi accessibili dalla Commissione nella misura in cui:
a)
contengano segreti aziendali o informazioni riservate di altro genere; e
b)
la loro divulgazione non sia considerata necessaria ai fini del procedimento.
2. Le persone, imprese o associazioni di imprese che trasmettano le proprie osservazioni o posizioni a norma degli del presente regolamento, forniscono informazioni a norma dell' del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunicano successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all' del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.
La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all' del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.
Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.
4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 o 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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