Art. 16

Audizione di terzi

In vigore dal 20 apr 2023
Audizione di terzi 1.   La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono di essere sentiti e impartisce loro un termine per la presentazione delle osservazioni. 2.   Qualora sia stata emessa una comunicazione delle obiezioni o una comunicazione delle obiezioni supplementare, la Commissione può inviare a terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell'oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati. A tal fine, le parti notificanti individuano tutte le informazioni che ritengono riservate nelle obiezioni, a norma dell', paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La Commissione fornisce la versione non riservata delle obiezioni ai terzi affinché sia utilizzata solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. I terzi accettano tale restrizione prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni. Qualora non sia stata emessa alcuna comunicazione delle obiezioni, la Commissione non è tenuta a fornire ai terzi di cui al paragrafo 1 altre informazioni oltre a quelle concernenti la natura e l'oggetto del procedimento. 3.   I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine stabilito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare a un'audizione. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altri casi. 4.   La Commissione può invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, compreso nell'ambito di un'audizione.
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Audizione di terzi (Art. 16 Regolamento (UE) 2023/914) — Testo vigente | Portale Normativo