Art. 15

Svolgimento delle audizioni

In vigore dal 20 apr 2023
Svolgimento delle audizioni 1.   Le audizioni sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza. 2.   La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi all'audizione alla data da essa fissata. 3.   La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione. 4.   Le persone invitate compaiono di persona o nella persona di rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato. 5.   Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore. 6.   Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. 7.   Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell', ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione. 8.   Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per permettere l'efficiente organizzazione dell'audizione. 9.   Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta, il verbale dell'audizione viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:914:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo