Art. 14
Audizioni
In vigore dal 20 apr 2023
Audizioni
1. Quando intende prendere una decisione a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle parti notificanti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.
2. Quando intende prendere una decisione a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.
3. Quando intende prendere una decisione a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti un'audizione. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:914:oj#art-14