Art. 13
Decisioni nel merito
In vigore dal 20 apr 2023
Decisioni nel merito
1. Quando intende prendere una decisione a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti a norma dell', paragrafi 1 e 3, di detto regolamento.
L', paragrafo 2, del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio a norma dell', paragrafo 5 di detto regolamento.
2. La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti in una comunicazione delle obiezioni. Dopo l'emissione della comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una o più comunicazioni supplementari alle parti notificanti qualora desideri sollevare nuove obiezioni o modificare la natura intrinseca di quelle precedentemente sollevate.
Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate in merito alle obiezioni di cui al primo comma e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.
3. Nelle loro osservazioni scritte, le parti cui sono state rivolte le obiezioni o che ne sono state informate possono esporre tutti i fatti pertinenti di cui sono a conoscenza e allegano tutti i documenti pertinenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione conformemente all' e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.
4. In seguito all'emissione di una comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, informandole di fatti o prove supplementari o nuovi che la Commissione intende utilizzare per corroborare le obiezioni già sollevate.
Nell'inviare una lettera di esposizione dei fatti, la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
5. Quando intende prendere una decisione a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti nei confronti delle quali intende emettere una decisione, a norma dell', paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
Si applicano per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e ai paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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