Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

In vigore dal 19 apr 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999 Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato: 1) all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all’allegato V. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all’allegato V, parte 1, primo comma, lettera n), a disposizione, in formato elettronico, del comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a).» ; 2) all’allegato V, parte 1, primo paragrafo, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) informazioni circa: i) le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, comprese, ove possibile, le informazioni circa i quantitativi, il tipo di trasferimento e l’intervallo stimato dei prezzi; ii) l’uso dei proventi a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842; iii) le intenzioni dello Stato membro di avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:857:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo