Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/842

In vigore dal 19 apr 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2018/842 Il regolamento (UE) 2018/842 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’ del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“normativa europea sul clima”) e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi. (*1)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva. (*2)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).»;" 3) l’articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nella colonna 2 dell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto eventuali deduzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le proprie emissioni di gas a effetto serra: a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro; b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per tale anno, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento; c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia con un livello pari alla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato membro a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a nove dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2023 e il 2024. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni tra il 2021 e il 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2005, 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell’inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al medesimo comma. Per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999. 4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Nell’intraprendere le azioni volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può formulare orientamenti per sostenere gli Stati membri a tale riguardo.» ; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 7,5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può: a) per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 75 % della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2021; e b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 25 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno. 4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 10 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 15 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Prima di qualsiasi trasferimento delle assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, lo Stato membro informa, per via elettronica, il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 della sua intenzione di trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno.» ; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, o il loro equivalente in valore finanziario, per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.» ; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9. 3 ter.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri che figurano nell’allegato II che non hanno notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’intenzione di avvalersi o avvalersi appieno della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente di tale cancellazione limitata di quote EU ETS, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 9.» ; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (“amministratore centrale”) tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo. 5.   Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore o superiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.» ; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF»; b) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:» ; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro; a bis) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;» c) il paragrafo 2 è soppresso; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Misure correttive 1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende: a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi; b) una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento; c) gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi; d) un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali. Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma. 2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi. 3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Gli Stati membri che non danno seguito a un parere della Commissione o a una parte considerevole dello stesso forniscono alla Commissione una giustificazione. 4.   Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.»; 8) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’articolo 12 del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.» ; 9) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Riesame 1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119. 2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa l’adeguatezza degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi climatici dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1119 e agli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Tale relazione comprende in particolare una valutazione della necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri in un quadro post-2030. Essa include inoltre la valutazione di un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente regolamento che sia compatibile con l’obiettivo della neutralità climatica al più tardi nel 2050, tenuto conto del bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative. La relazione di cui al primo comma tiene conto delle strategie a lungo termine degli Stati membri elaborate e comunicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e della relativa valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del medesimo regolamento.» ; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Consulenza scientifica Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) (“comitato consultivo”) può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell’Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nei settori contemplati dal presente regolamento. (*3)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;" 11) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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