Art. 1
Emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita
In vigore dal 19 apr 2023
Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
alla lettera a) la percentuale «37,5 %» è sostituita da «55 %»;
ii)
alla lettera b) la percentuale «31 %» è sostituita da «50 %»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2035 si applicano gli obiettivi seguenti per l'intero parco veicoli dell'UE:
a)
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 100 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato I, parte A;
b)
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 100 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato I, parte B.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. A decorrere dal 1o gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2029, ai veicoli a zero e a basse emissioni si applica una soglia di riferimento pari a una quota del 25 % del parco di autovetture nuove e a una quota del 17 % del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi in conformità, rispettivamente, dell'allegato I, parte A, punto 6.3, e dell'allegato I, parte B, punto 6.3.»
;
d)
il paragrafo 7 è soppresso;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a), il riferimento «nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE» è sostituito da «all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
categoria N1 come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/858 e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 (“veicoli commerciali leggeri”), che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione (“veicoli commerciali leggeri nuovi”); a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini del presente regolamento e fatti salvi il regolamento (UE) 2018/858 e il regolamento (CE) n. 715/2007, i veicoli a zero emissioni di categoria N, aventi una massa di riferimento superiore a 2 610 kg o 2 840 kg, a seconda del caso, sono considerati veicoli commerciali leggeri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento se la massa di riferimento in eccesso è dovuta unicamente alla massa del sistema di stoccaggio dell'energia.»;
b)
al paragrafo 3, il riferimento «all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE» è sostituito da «all'allegato I, parte A, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858»;
3)
all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:»
;
b)
le lettere da b) a g) e le lettere i) e n) sono soppresse;
4)
all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera c), qualora gli obiettivi specifici per le emissioni determinati in conformità dell'allegato I, parte A o B, punto 6.3, risultino negativi, l'obiettivo specifico per le emissioni è fissato a 0 g/km.»;
5)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Se constata che i dati provvisori presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2 o i dati notificati dai costruttori a norma del paragrafo 5 si basano su dati errati contenuti nella documentazione di omologazione o nei certificati di conformità, la Commissione ne informa l'autorità di omologazione o, se del caso, il costruttore e chiede all'autorità di omologazione o, se del caso, al costruttore di rilasciare una dichiarazione di rettifica nella quale sono specificati i dati corretti. La dichiarazione di rettifica è trasmessa alla Commissione e i dati corretti sono utilizzati per modificare i calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.»
;
b)
i paragrafi 10 e 11 sono soppressi;
6)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita
1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione recante una metodologia per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi alle emissioni di CO2 prodotte durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri immessi sul mercato dell'Unione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di stabilire una metodologia comune dell'Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi alle emissioni di CO2 prodotte durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri.
3. A decorrere dal 1o giugno 2026 i costruttori possono, su base volontaria, presentare alla Commissione i dati sulle emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 2.»
;
7)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per gli obiettivi specifici per le emissioni applicabili fino all'anno civile 2035 compreso.»;
b)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Una domanda di deroga dall'obiettivo specifico per le emissioni calcolato a norma dell'allegato I, parte A, punti da 1 a 4 e 6.3, può essere presentata, per gli anni fino all'anno civile 2028 incluso, da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nell'Unione compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile.»
;
8)
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si tiene conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative o una combinazione di tecnologie innovative (“pacchetti tecnologici innovativi”).
Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili.
Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore può giungere ad un massimo di:
—
7 g CO2/km fino al 2024;
—
6 g CO2/km dal 2025 al 2029;
—
4 g CO2/km dal 2030 al 2034 compreso.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare il presente regolamento adeguando al ribasso i valori del limite massimo di cui al terzo comma del presente paragrafo, con effetto a partire dal 2025, per tenere conto degli sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo una proporzione equilibrata del livello di tale limite massimo rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori.»
;
9)
all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di evitare un aumento del divario rispetto alle emissioni reali, entro il 1° giugno 2023 la Commissione valuta in che modo i dati reali relativi al consumo di carburante e di energia raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione (*1) possano essere utilizzati per garantire che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia del veicolo, determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, continuino ad essere rappresentativi delle emissioni reali nel tempo per ciascun costruttore.
La Commissione monitora e riferisce annualmente in che modo il divario di cui al primo comma si evolve nel periodo a decorrere dal 2021 e, non appena siano disponibili dati sufficienti, comunque entro il 31 dicembre 2026, pubblica una relazione recante una metodologia che prevede un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore a partire dal 2030 utilizzando i dati reali raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392, e che valuta la fattibilità di tale meccanismo.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione, incluse, se del caso, proposte in materia di misure di follow-up, tra cui proposte legislative per porre in essere tale meccanismo.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).»;"
10)
all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Qualora i dati riportati nella documentazione di omologazione non possano essere corretti a norma del regolamento (UE) 2018/858, l'autorità di omologazione responsabile rilascia una dichiarazione di rettifica indicante i dati corretti e la trasmette alla Commissione e alle parti interessate.»;
11)
all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato I come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.»
;
12)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Relazione sullo stato di avanzamento
1. Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso una mobilità a emissioni zero nei trasporti su strada. La relazione consente, in particolare, di monitorare e valutare la necessità di eventuali misure supplementari per agevolare una transizione giusta, anche attraverso mezzi finanziari.
2. Nella relazione la Commissione tiene conto di tutti i fattori che contribuiscono a un progresso efficiente in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050, tra cui:
a)
i progressi nella diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni, in particolare nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, e le misure a livello di Unione, di Stati membri e locali volte ad agevolare la transizione degli Stati membri verso veicoli leggeri a emissioni zero;
b)
i progressi con riguardo all'efficienza energetica e all'accessibilità economica dei veicoli a zero e a basse emissioni;
c)
l'impatto sui consumatori, in particolare sulle famiglie a basso e medio reddito, ivi compreso sui prezzi dell'energia elettrica;
d)
l'analisi del mercato dell'usato;
e)
il potenziale contributo in termini di risparmio di CO2 apportato da ulteriori misure volte a ridurre l'età media e quindi le emissioni del parco veicoli leggeri, come le misure intese a sostenere l'eliminazione graduale dei veicoli più vecchi in modo socialmente equo e rispettoso dell'ambiente;
f)
l'impatto sull'occupazione nel settore automobilistico, in particolare sulle micro, piccole e medie imprese (PMI), e l'efficacia delle misure a sostegno della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro;
g)
l'efficacia delle misure finanziarie esistenti e la necessità di ulteriori azioni, comprese misure finanziarie adeguate, a livello di Unione, di Stati membri o locale, per garantire una transizione giusta e attenuare eventuali impatti socioeconomici negativi, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite;
h)
i progressi nel dialogo sociale nonché gli aspetti intesi ad agevolare ulteriormente una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale verso una mobilità a zero emissioni nel trasporto su strada;
i)
i progressi nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private di ricarica e rifornimento, compresi i progressi ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della rifusione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
j)
il potenziale contributo delle tecnologie innovative e dei combustibili alternativi sostenibili, compresi i combustibili sintetici, al conseguimento di una mobilità climaticamente neutra;
k)
le emissioni durante il ciclo di vita delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immessi sul mercato, quali comunicati a norma dell'articolo 7 bis;
l)
l'impatto del presente regolamento sul conseguimento degli obiettivi degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 e della rifusione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
3. Alla data di presentazione della prima relazione sullo stato di avanzamento di cui al paragrafo 1, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e tutti i pertinenti portatori di interessi, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio anche una relazione che comprende un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nel garantire una transizione giusta nella catena di approvvigionamento del settore automobilistico, prestando particolare attenzione alle PMI e alle regioni più colpite dalla transizione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di misure finanziarie adeguate per rispondere alle esigenze individuate.
(*2) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13)."
(*3) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).»;"
13)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel 2026 la Commissione, basandosi sulle relazioni biennali, riesamina l'efficacia e l'impatto del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati del riesame. La Commissione valuta in particolare i progressi compiuti ai sensi del presente regolamento nel conseguire gli obiettivi di riduzione di cui all', paragrafo 5 bis, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride ricaricabili, e dell'importanza di una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale verso l'azzeramento delle emissioni. Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la necessità di rivedere gli obiettivi di cui all', paragrafo 5 bis. La Commissione valuta inoltre l'impatto della fissazione di soglie minime di efficienza energetica per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi a zero emissioni immessi sul mercato dell'Unione.
La revisione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento.»
;
b)
i paragrafi da 2 a 5 sono soppressi;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina la direttiva 1999/94/CE tenendo conto della necessità di fornire ai consumatori informazioni accurate, valide e comparabili sul consumo di carburante e di energia, sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni di inquinanti atmosferici delle autovetture nuove immesse sul mercato, anche in condizioni reali, e valuta la possibilità di introdurre un'etichetta relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi.
Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.»
;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare le formule di cui all'allegato I, parte B, qualora tali modifiche siano necessarie per tenere conto della procedura per i veicoli N1 omologati in più fasi di cui all'allegato III, parte A.»
;
14)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 8» è sostituito dal riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafi 8 e 9»;
b)
al paragrafo 3, il riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 8» è sostituito dal riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafi 8 e 9»;
c)
al paragrafo 6, il riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 8» è sostituito dal riferimento «all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafi 8 e 9»;
15)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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