Art. 2

In vigore dal 19 apr 2023
Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «63) “sistema d'informazione geografica”: un sistema informatico in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate; 64) “domanda geospaziale”: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (SIG) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.»; 2) all'articolo 4, lettera a), punto 1, il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;»; 3) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «e) la coerenza delle pertinenti misure di finanziamento, compresa la quota pertinente dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE che sono utilizzati per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, come ad esempio gli strumenti della politica agricola comune, le politiche e le misure, per quanto riguarda il conseguimento degli impegni, degli obiettivi e dei bilanci degli Stati membri stabiliti conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.»; 4) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente: «c) modificare l'allegato V, parte 3, per aggiornare l'elenco delle categorie conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione.»; 5) all'articolo 37 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Qualora, durante il controllo iniziale effettuato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione rilevi una differenza tra la media annua degli assorbimenti netti negli anni specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841 comunicata da uno Stato membro nel 2020 e nel 2023 o nella successiva presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra che sia superiore a 500 kt di CO2 equivalente, la Commissione verifica: a) la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; nonché b) il fatto che la contabilità LULUCF sia svolta in modo coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCCC o con le norme dell'Unione. La Commissione rende pubblici i risultati di tale verifica.» ; 6) l'articolo 38 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.» ; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La revisione completa di cui ai paragrafi 1 e 1 bis comprende:»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione determina, con atti di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; e determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.» ; 7) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento modificativo.
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