Art. 4
In vigore dal 18 apr 2023
L’Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
In particolare, l’Italia verifica:
a)
l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
b)
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;
c)
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’ del presente regolamento.
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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