Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» o «apparecchiature», i prodotti connessi all’energia elencati nell’allegato II che soddisfano le seguenti condizioni: a) dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto; b) sono progettate per essere usate con una tensione nominale di 250 V o inferiore; (2) «alimentazione da rete», la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz; (3) «modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: a) funzione di riattivazione; b) funzione di riattivazione con soltanto un’indicazione della funzione di riattivazione attivata; c) visualizzazione di informazioni o dello stato; (4) «funzione di riattivazione», la funzione che mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive; (5) «funzione principale», la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l’apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all’uso previsto dell’apparecchiatura; (6) «visualizzazione delle informazioni o dello stato», la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato; (7) «modo acceso»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali; (8) «modo spento»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente: a) un’indicazione della condizione di modo spento; b) funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); (9) «rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli); (10) «stand-by in rete»: la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete; (11) «attivazione a distanza», il segnale che proviene dall’esterno dell’apparecchio attraverso una rete; (12) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchiatura da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario; (13) «modello equivalente», il modello di apparecchiatura che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato II, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello di apparecchiatura, con diverso identificativo del modello; (14) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’ ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:826:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo