Art. 9

Decorrenza dei termini

In vigore dal 14 apr 2023
Decorrenza dei termini 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i termini di cui al regolamento (UE) 2022/1925 e al presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. 2.   In deroga al paragrafo 1, i termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento. 3.   Se un documento non è conforme ai requisiti relativi al formato e alla lunghezza di cui all’allegato II del presente regolamento, i termini iniziano a decorrere soltanto dopo la messa a norma del documento, conformemente alla richiesta della Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3.
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