Art. 7

Individuazione e protezione delle informazioni riservate

In vigore dal 14 apr 2023
Individuazione e protezione delle informazioni riservate 1.   Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2022/1925 o dall’ del presente regolamento, e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni o i documenti che raccoglie o riceve nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche. 2.   Quando richiede informazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1925 o quando procede ad audizioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione informa le persone fisiche o giuridiche interessate in merito al fatto che, fornendo informazioni alla Commissione, esse accettano che possa essere concesso l’accesso a tali informazioni conformemente all’ del presente regolamento. In ogni caso, le disposizioni di cui all’ si applicano a qualsiasi documento presentato spontaneamente alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento. 3.   Fermo restando il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche che hanno prodotto la documentazione raccolta nel fascicolo di indicare i documenti, le dichiarazioni, o le rispettive parti, che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono indicare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. 4.   La Commissione può fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono: a) per ogni singolo documento, singola dichiarazione o parti di questi, motivare in modo circostanziato le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate; b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile; c) fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta. 5.   Se le persone fisiche o giuridiche non ottemperano, entro il termine fissato dalla Commissione, ad una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4, la Commissione può ritenere che i documenti o le dichiarazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate. 6.   Se la Commissione stabilisce che alcune informazioni che una persona fisica o giuridica ritiene riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa la persona fisica o giuridica interessata in merito alla sua intenzione di divulgarle se non riceve obiezioni entro una settimana. Se la persona fisica o giuridica in questione si oppone alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui specifica il termine a partire dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non è inferiore ad una settimana dalla data della notifica. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata. 7.   Salvo indicazione contraria della Commissione, eventuali osservazioni di terzi in merito a una pubblicazione o una consultazione di cui agli , paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafi 5 e 6, all’articolo 19, paragrafo 2 e all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 sono considerate non riservate. I terzi interessati che presentano osservazioni hanno il diritto di chiedere l’espunzione del nome dell’autore e del mittente o di altre informazioni che potrebbero permetterne l’identificazione prima che le osservazioni siano condivise con il destinatario delle constatazioni preliminari o con altri terzi. La Commissione può rendere accessibili al pubblico tali osservazioni, o le eventuali versioni non riservate di tali osservazioni, a condizione di avere segnalato, in sede di pubblicazione o consultazione, la possibilità di procedere in tal senso.
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