Art. 2
Notifiche e comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione
In vigore dal 14 apr 2023
Notifiche e comunicazioni di informazioni a seguito di richieste della Commissione
1. Le notifiche a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nel modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni trasmesse a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 devono contenere tutte le informazioni, documentazione compresa, indicate nella richiesta della Commissione. La Commissione può specificare, nella sua richiesta di informazioni, quali sezioni del modulo di cui all’allegato I del presente regolamento devono essere compilate.
3. Se, conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, l’impresa notificante desidera trasmettere, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all’, paragrafo 2, del regolamento, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all’, paragrafo 1, del regolamento, essa fornisce tali argomentazioni in allegato alla notifica. L’impresa notificante invia un allegato per ciascun servizio di piattaforma di base distinto per il quale desidera fornire argomentazioni motivate. L’impresa notificante indica inoltre chiaramente a quale dei tre requisiti cumulativi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, si riferiscono le sue argomentazioni e, per ciascuna argomentazione, spiega perché, eccezionalmente, il servizio di piattaforma di base pertinente non soddisfa il requisito in questione, pur avendo raggiunto la soglia corrispondente di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere corrette, complete e non fuorvianti e vanno presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile.
5. Qualora l’impresa notificante chieda che alcune informazioni fornite non siano pubblicate o altrimenti divulgate ad altre parti, essa trasmette le informazioni in questione in un documento separato, apponendo chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «segreti aziendali» ed indica le ragioni della richiesta.
6. Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione. La lingua del procedimento è la lingua della notifica di cui al paragrafo 1 o, in mancanza della notifica, la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2, salvo diversamente concordato tra la Commissione e l’impresa interessata. Gli eventuali allegati di cui al paragrafo 1 sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione fedele nella lingua del procedimento.
7. Le notifiche e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono state autorizzate ad agire per conto dell’impresa interessata.
8. La Commissione può, su richiesta motivata, esentare un’impresa dall’obbligo di fornire determinate informazioni o determinati documenti richiesti per la notifica di cui al paragrafo 1, se essa ritiene che il rispetto di tale obbligo non sia necessario ai fini della valutazione della notifica a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.
9. La Commissione conferma per iscritto, senza indebiti ritardi, all’impresa interessata o ai suoi rappresentanti l’avvenuto ricevimento delle notifiche o delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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