Art. 11

Trasmissione e ricevimento dei documenti

In vigore dal 14 apr 2023
Trasmissione e ricevimento dei documenti 1.   La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 e del presente regolamento avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere pubblicate dalla Commissione e aggiornate periodicamente. 2.   I documenti trasmessi per via digitale sono firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 3.   I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l’avviso di ricevimento. 4.   Un documento trasmesso alla Commissione per via digitale si considera non ricevuto se si verifica una delle seguenti circostanze: a) il documento, o parti del documento, risultano inaccessibili o inutilizzabili; b) il documento contiene virus, malware o altre minacce; c) il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione. 5.   Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 4, la Commissione informa il mittente senza indebiti ritardi e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine ragionevole. 6.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. 7.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l’avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.
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