Art. 5

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

In vigore dal 13 apr 2023
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale La Commissione valuta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della direttiva 2011/16/UE.
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