Art. 1

In vigore dal 13 apr 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231050, 7307231055, 7307239050 e 7307239055) originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Taiwan Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd. 5,1 C176 Tutte le altre società 12,1 C999 Repubblica popolare cinese Zhejiang Good Fittings Co., Ltd. 55,3 C177 Zhejiang Jnda Pipeline Industry Co., Ltd. 48,9 C178 Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. 30,7 C179 Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. 30,7 C180 Tutte le altre società che hanno collaborato (non incluse nel campione): Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd. 41,9 C182 Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd. 41,9 C184 Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd. 41,9 C186 Yada Piping Solutions Co., Ltd. 41,9 C187 Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd. 41,9 C188 Tutte le altre società 64,9 C999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore taiwanese King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C175). 4.   Il dazio antidumping definitivo del 64,9 % applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040), con l'eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd. A021 Malaysia SP United Industry Sdn. Bhd. A022 5.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall'estensione del dazio menzionate al paragrafo 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società». 6.   L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell'inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
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